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Difesa Penale False Comunicazioni Sociali artt. 2621-2622

Lo Studio assiste amministratori, sindaci, revisori, liquidatori e società nelle procedure penali per false comunicazioni sociali, fattispecie disciplinate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. (introdotti dal D.Lgs. 61/2002) che sanzionano l'indicazione nel bilancio d'esercizio di dati contabili falsi idonei a rappresentare in modo infedele la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società. La difesa tecnica richiede competenze integrate di diritto penale, diritto societario e diritto contabile, poiché la configurabilità della falsità dipende dall'analisi tecnica dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dai Principi Contabili Nazionali. Lo Studio cura: la verifica della effettiva non rispondenza dei dati dichiarati alla realtà secondo i principi contabili applicabili, la valutazione dell'elemento soggettivo (l'art. 2621 richiede il dolo generico, l'art. 2622 — false comunicazioni sociali in danno dei creditori — richiede ulteriormente l'elemento del danno effettivo), l'analisi delle modalità di formazione del bilancio e della responsabilità dei singoli organi (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, Revisore). La difesa si sviluppa nelle indagini preliminari, nei procedimenti cautelari personali, nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Milano e nei gradi di legittimità.

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