Attività difensiva nell’ambito di procedimento penale per bancarotta fraudolenta documentale relativo alla gestione di una società operante nel settore del trasporto merci e dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.
Il procedimento riguardava contestazioni concernenti la presunta sottrazione delle scritture contabili della società fallita, con particolare riferimento al ruolo di amministratore di fatto e alla responsabilità per la gestione documentale e amministrativa della società.
In primo grado il Tribunale di Milano aveva pronunciato condanna per bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo sussistente un concorso nella sottrazione della documentazione contabile sulla base di dichiarazioni rese da un coimputato nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
La difesa ha contestato la tenuta probatoria della chiamata di correo ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p., evidenziando l’assenza di riscontri individualizzanti e le significative contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal coimputato nel corso del procedimento e quelle precedentemente rese al curatore fallimentare.
La Corte d’Appello di Milano ha riformato integralmente la sentenza di condanna pronunciando assoluzione per non aver commesso il fatto, affermando che la responsabilità penale non può fondarsi su dichiarazioni etero-accusatorie prive di riscontri estrinseci e intrinseci idonei a superare la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio.