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Fatture soggettivamente inesistenti: assoluzione in Corte d’Appello a Firenze

Attività difensiva nell’ambito di procedimento penale tributario relativo all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti connesse a contratti di sponsorizzazione sportiva nel settore automobilistico.

Il procedimento riguardava contestazioni concernenti presunte operazioni simulate finalizzate alla deduzione indebita di costi e all’utilizzo di fatture ritenute fittizie nell’ambito di sponsorizzazioni sportive, con particolare riferimento ai rapporti tra società commerciali e agenzie di sponsorizzazione.

Nel corso del giudizio d’appello la difesa ha sviluppato un’approfondita attività di indagine difensiva documentale, acquisendo contratti, documentazione fiscale, materiali pubblicitari, tracciabilità bancaria e documentazione sportiva idonea a dimostrare l’effettività economica delle operazioni contestate.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 592/2024, ha riformato integralmente la decisione di primo grado pronunciando assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”, riaffermando il principio secondo cui il processo penale richiede una prova piena della simulazione e del dolo specifico, non essendo sufficiente il mero ricorso a presunzioni di natura tributaria.



Cliente: Amministratore delegato coinvolto in procedimento per reati tributari
Anno: 2024
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