La catena della responsabilità nella sicurezza sul lavoro
In azienda, la responsabilità per la sicurezza non è concentrata esclusivamente sul datore di lavoro: il D.Lgs. 81/2008 attribuisce obblighi penalmente sanzionati a una catena di soggetti che comprende il dirigente, il preposto e il RSPP. Ciascuna figura ha responsabilità proprie, autonome rispetto a quelle del datore.
In caso di infortunio, la Procura indaga sistematicamente tutti i soggetti della catena: non è raro che in un singolo procedimento siano indagati il datore di lavoro, il direttore di stabilimento, il capocantiere e il RSPP.
Il dirigente
Chi è: il dirigente è chi, in base alla delega ricevuta o per effetto delle proprie attribuzioni e competenze, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Obblighi principali (art. 18 D.Lgs. 81/2008, limitatamente alle deleghe ricevute):
Pene: le stesse previste per il datore di lavoro per gli obblighi corrispondenti; in caso di evento, artt. 589-590 c.p. se la violazione dell'obbligo è stata causalmente rilevante.
Il preposto
Chi è: il preposto è chi sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. È la figura di frontline della sicurezza: il capocantiere, il capoturno, il caporeparto.
Obblighi specifici (art. 19 D.Lgs. 81/2008):
La riforma del 2021 — D.L. 146/2021: la novella legislativa ha rafforzato il ruolo del preposto, trasformandolo da figura di controllo passiva a soggetto con obblighi attivi e autonomi. Il preposto che non esercita i poteri di vigilanza e di interruzione dell'attività pericolosa risponde penalmente in modo più diretto che in passato.
Pene: arresto fino a 2 mesi o ammenda per le violazioni degli obblighi; artt. 589-590 c.p. in caso di evento.
Il RSPP
Chi è: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto designato dal datore per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Può essere interno all'azienda o esterno (consulente).
Ruolo e responsabilità: il RSPP è una figura di consulenza e supporto al datore: individua i fattori di rischio, elabora le misure preventive, propone i programmi di formazione. Non ha poteri decisionali propri: deve segnalare i rischi al datore, che ha il potere e la responsabilità di decidere come intervenire.
La responsabilità penale del RSPP: la Cassazione ha chiarito che il RSPP risponde penalmente quando:
Il RSPP non risponde per le violazioni che il datore avrebbe dovuto adottare autonomamente sulla base di conoscenze non specialistiche.
Il medico competente
Il medico competente risponde penalmente per le violazioni degli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 25 D.Lgs. 81/2008): mancata effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche, omessa segnalazione delle idoneità/inidoneità alla mansione, mancata partecipazione alla valutazione dei rischi per la salute.
Casi pratici
Caso 1. Un capocantiere (preposto) vede i lavoratori operare senza cinture di sicurezza ma non interviene per non rallentare i lavori. Un operaio cade. Il preposto è indagato per omicidio colposo per non aver fermato l'attività pericolosa.
Caso 2. Il RSPP di un'azienda chimica redige un DVR che non individua correttamente il rischio di esplosione per un determinato processo produttivo. Si verifica un'esplosione con vittime. Il RSPP è indagato per omicidio colposo per la carenza del DVR.
Caso 3. Il direttore di stabilimento (dirigente) sa che una pressa è difettosa ma rinvia l'intervento di manutenzione per non fermare la produzione. Un operaio viene ferito. Lesioni colpose a carico del dirigente.
Strategia difensiva
1. Distinzione dei ruoli e delle responsabilità. In procedimenti con più indagati, la difesa di ciascun soggetto deve essere coordinata ma autonoma. Il primo obiettivo è definire con precisione l'ambito delle funzioni e della responsabilità del proprio assistito.
2. Assenza di nesso causale tra la condotta specifica e l'evento. Anche se il dirigente, il preposto o il RSPP hanno violato un obbligo, la loro condotta deve essere causalmente connessa all'evento per integrare il reato. La difesa dimostra che l'infortunio si sarebbe verificato comunque.
3. Per il RSPP: natura consultiva del ruolo. Il RSPP non decide: segnala e consiglia. Se il RSPP ha correttamente segnalato il rischio al datore e il datore non ha adottato le misure, la responsabilità rimane sul datore.
4. Per il preposto: adempimento dell'obbligo di segnalazione. Se il preposto ha segnalato il pericolo al datore e il datore non ha agito, la responsabilità si sposta. La difesa raccoglie la documentazione delle segnalazioni effettuate.
FAQ
Il preposto può rifiutarsi di fermare il lavoro se il datore gli ordina di continuare? Sì, e deve farlo. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto il potere — e l'obbligo — di fermare l'attività in caso di pericolo grave e immediato, anche contro la volontà del datore. Se non lo fa, risponde penalmente.
Un RSPP esterno (consulente) ha le stesse responsabilità di quello interno? Sì, per gli obblighi di competenza del suo ruolo. Il fatto che sia un consulente esterno non riduce la sua responsabilità penale per eventuali carenze del DVR o delle valutazioni tecniche.
Se sono stato assunto da poco come dirigente, rispondo delle violazioni precedenti? No. Rispondi solo delle violazioni commesse durante il tuo mandato. Ma devi verificare le condizioni di sicurezza esistenti e attivarti per correggere quelle non conformi: l'inerzia rispetto a situazioni di pericolo note costituisce di per sé una violazione.
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