Il traffico di influenze illecite è un reato relativamente recente nel sistema penale italiano, introdotto dalla legge Severino (l. 190/2012) e potenziato dalla riforma Bonafede del 2019. Previsto dall'art. 346-bis c.p., punisce chi sfrutta le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio per farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità indebita, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico agente.
È un reato che colpisce la zona grigia tra lobbying lecito e corruzione: punisce non chi corrompe direttamente, ma chi si pone come intermediario sfruttando le proprie connessioni istituzionali.
La norma
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi." — art. 346-bis c.p.
Pene previste
Chi è a rischio
Il reato colpisce una categoria molto ampia di soggetti:
Casi pratici
Caso 1. Un ex dirigente di un ente pubblico viene assunto da un'azienda privata e si propone di "aprire le porte" ai vecchi uffici in cambio di compensi. Rischio concreto di art. 346-bis.
Caso 2. Un consulente promette a un imprenditore di far accelerare una pratica amministrativa grazie alle sue relazioni con il comune, riscuotendo un compenso a progetto. Se la mediazione è illecita, scatta il reato.
Caso 3. Un soggetto si fa pagare per "conoscere" il magistrato che tratterà un certo fascicolo, anche senza avere reali relazioni. Se vanta relazioni asserite (non reali), il reato è comunque configurabile.
La riforma del 2019 e le relazioni "asserite"
La riforma del 2019 ha esteso la punibilità anche a chi vanta relazioni asserite, ovvero non realmente esistenti. Il millantatore che si fa pagare per influenze che in realtà non ha è oggi punibile con la stessa norma, rendendo il reato molto più ampio di quanto non fosse in precedenza.
Strategia difensiva
1. Distinzione tra mediazione lecita e illecita. Non ogni intermediazione verso la PA è illecita. L'attività di lobbying trasparente, la consulenza professionale e la rappresentanza di interessi nei modi previsti dalla legge non integrano il reato. La difesa mira a dimostrare che l'attività del proprio assistito rientrava nella mediazione lecita.
2. Assenza del carattere indebito dell'utilità. La norma richiede che il denaro o l'utilità siano "indebiti". Se il compenso era contrattualmente previsto per una consulenza legittima, il requisito dell'indebita dazione può essere contestato.
3. Mancanza di dolo. L'art. 346-bis richiede la consapevolezza del carattere illecito della mediazione. Comportamenti ambigui, prassi di settore consolidate o buona fede nell'interpretare i confini del proprio incarico possono rilevare ai fini del dolo.
4. Sussidiarietà rispetto ad altri reati. La norma si applica "fuori dai casi di concorso" nei reati di corruzione. Se la condotta integra già la corruzione, l'art. 346-bis è assorbito, con implicazioni diverse sulla strategia difensiva.
FAQ
Il traffico di influenze si applica solo a chi ha reali connessioni con la PA? No. Dal 2019 è punibile anche chi vanta influenze asserite, ovvero chi si fa pagare spacciandosi per ben connesso senza esserlo realmente.
Un avvocato che dice al cliente "conosco il giudice" rischia il 346-bis? Se si fa pagare per questa presunta influenza e la mediazione ha carattere illecito, sì. Il rischio professionale per i legali è reale e richiede massima attenzione.
Il reato è presupposto del D.Lgs. 231/2001? Sì, dall'introduzione della norma nel 2012. Le imprese devono includere il traffico di influenze nel loro Modello 231.
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