La contraffazione dei marchi e i reati contro l'industria e il commercio toccano l'impresa in una duplice veste: come vittima, quando i suoi segni distintivi e i suoi prodotti vengono illecitamente riprodotti, e come possibile destinataria di contestazioni, quando l'attività si intreccia con la commercializzazione di beni che violano altrui diritti di proprietà industriale. Per l'impresa che opera a Milano, capitale del design, della moda e della manifattura di qualità, la tutela penale di questi beni immateriali ha un rilievo economico diretto.
La tutela della fede pubblica: gli artt. 473 e 474 c.p.
Il codice penale punisce la contraffazione e l'alterazione di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), nonché l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti recanti segni falsi (art. 474 c.p.). Queste fattispecie tutelano la fede pubblica e presuppongono l'esistenza di un titolo di proprietà industriale registrato o registrabile: il disvalore non sta solo nell'inganno del consumatore, ma nell'offesa alla pubblica fiducia nei segni distintivi.
I reati contro l'industria e il commercio.
Su un piano distinto si collocano i delitti a tutela dell'ordine economico e della lealtà commerciale: la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). A differenza degli artt. 473 e 474, l'art. 517 non richiede un marchio registrato, essendo sufficiente l'idoneità del segno a trarre in inganno l'acquirente: una distinzione che incide direttamente sulla qualificazione del fatto e sulla strategia difensiva.
Il rapporto con il Codice della proprietà industriale.
La tutela penale si affianca a quella civilistica prevista dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005). La validità, l'ambito e l'effettiva registrazione del titolo industriale costituiscono spesso il presupposto della contestazione penale: contestarne i confini, sul piano civilistico, può riflettersi sulla tenuta dell'imputazione.
La responsabilità dell'ente.
I delitti di contraffazione di marchi e segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.) sono reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, mentre i delitti contro l'industria e il commercio rilevano ai sensi dell'art. 25-bis.1. La società può quindi rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie, interdittive e la confisca, salvo che dimostri di aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo, con presìdi specifici sui processi di approvvigionamento, produzione e commercializzazione.
La dimensione difensiva.
La difesa in questa materia si costruisce sull'analisi della validità e dell'ambito del titolo industriale, sull'effettiva idoneità contraffattiva e confusoria della condotta, sulla distinzione tra le fattispecie a tutela della fede pubblica e quelle a tutela del commercio, e sull'elemento soggettivo. Rilevano inoltre i profili cautelari, con i sequestri della merce e degli strumenti di produzione, e quelli patrimoniali legati alla confisca del profitto. È in questa prospettiva che Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sede a Milano, assiste imprese e organi sociali nei procedimenti per contraffazione e reati contro l'industria e il commercio.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra la contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.) e la vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)?
Gli artt. 473 e 474 tutelano la fede pubblica e presuppongono un marchio o titolo industriale registrato o registrabile. L'art. 517 tutela invece la lealtà commerciale e non richiede un marchio registrato, essendo sufficiente l'idoneità del segno a indurre in errore l'acquirente sull'origine o sulla qualità del prodotto.
Un'impresa può rispondere penalmente per contraffazione?
Sì. I delitti di contraffazione di marchi (artt. 473 e 474 c.p.) sono reati presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, e i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis.1: la società può essere sanzionata in proprio, salvo l'adozione di un modello organizzativo idoneo.
Cosa rischia chi commercia prodotti contraffatti?
Oltre alla pena per il reato contestato, rischia il sequestro della merce e degli strumenti di produzione e la confisca del profitto. La corretta qualificazione del fatto e la verifica dei presupposti del titolo industriale sono decisive per la difesa.
La validità del marchio incide sul procedimento penale?
Sì. L'esistenza, l'ambito e la validità del titolo di proprietà industriale costituiscono spesso il presupposto della contestazione penale, sicché la loro contestazione, anche sul piano civilistico, può riflettersi sulla tenuta dell'imputazione.
L'articolo è a cura dell'Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato cassazionista, fondatore di Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sedi a Milano e nel Lazio. Lo Studio assiste imprese e organi sociali nei procedimenti per contraffazione e reati contro l'industria e il commercio, con specifica competenza nel diritto penale dell'economia e nella responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
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