La gestione della crisi d'impresa è oggi un terreno in cui il diritto societario, il diritto concorsuale e il diritto penale si intrecciano strettamente. Le scelte compiute dall'imprenditore e dagli organi sociali nella fase di difficoltà — un pagamento, un finanziamento infragruppo, l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi — possono rivelarsi legittime e doverose oppure tradursi, a posteriori, in contestazioni di bancarotta. Per l'imprenditore e l'amministratore che operano a Milano, conoscere i confini penali della gestione della crisi è una componente essenziale della tutela, tanto preventiva quanto difensiva.
Dalla legge fallimentare al Codice della crisi. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) ha sostituito la legge fallimentare del 1942, mutando anche il lessico: il "fallimento" è divenuto "liquidazione giudiziale". Le fattispecie penali tradizionali sono state trasfuse, in sostanziale continuità, nel Titolo IX del Codice: la bancarotta fraudolenta è ora disciplinata dall'art. 322 CCII (già art. 216 l. fall.), la bancarotta semplice dall'art. 323 (già art. 217), il ricorso abusivo al credito dall'art. 325, mentre i fatti di bancarotta riferibili ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori — la cosiddetta bancarotta impropria — trovano collocazione nell'art. 329 (già art. 223). La continuità normativa comporta che l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla legge fallimentare conservi piena rilevanza interpretativa.
Il diritto transitorio. La successione tra le due discipline ha rilievo pratico immediato: in forza dell'art. 390 CCII, le procedure pendenti all'entrata in vigore del Codice restano regolate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali, mentre le disposizioni del CCII si applicano alle procedure aperte successivamente. La corretta individuazione della disciplina applicabile al singolo caso è perciò un passaggio difensivo preliminare.
Le esenzioni dai reati di bancarotta. Uno snodo centrale è costituito dall'art. 324 CCII (già art. 217-bis l. fall.), che esclude l'applicazione delle figure di bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e di bancarotta semplice (art. 323) ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, di un piano attestato o di un concordato minore omologato, nonché ai finanziamenti autorizzati dal giudice (artt. 99, 100 e 101 CCII). La norma realizza un raccordo essenziale tra il diritto penale e gli strumenti di regolazione della crisi: ciò che è compiuto entro il perimetro di tali strumenti è sottratto all'incriminazione, mentre ciò che ne esorbita resta penalmente rilevante. Comprendere con precisione i confini dell'esenzione è dunque decisivo, tanto in prevenzione quanto in difesa.
La composizione negoziata e gli atti della crisi. La composizione negoziata della crisi, introdotta nel 2021 e oggi disciplinata dal Codice, offre all'imprenditore un percorso riservato di risanamento assistito da un esperto. Anche in questo contesto, tuttavia, le operazioni compiute richiedono attenzione: gli atti di gestione, i pagamenti e i finanziamenti devono collocarsi entro le autorizzazioni e i presìdi previsti, perché è proprio nella zona grigia tra risanamento legittimo e depauperamento del patrimonio che si annida il rischio penale. Un accesso tempestivo e ben documentato agli strumenti di regolazione della crisi costituisce, al tempo stesso, una strategia di risanamento e una forma di difesa preventiva.
Gli adeguati assetti e la responsabilità gestoria. Il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla tempestiva rilevazione della crisi (art. 2086 c.c.) ha trasformato la diligenza dell'amministratore in un parametro a rilevanza anche penale. Il ritardo nell'emersione della crisi, l'inerzia di fronte ai segnali di squilibrio, l'aggravamento del dissesto possono assumere rilievo nella ricostruzione delle condotte di bancarotta, in particolare nelle ipotesi di bancarotta impropria. La cura degli assetti non è dunque un adempimento formale, ma un presidio che incide direttamente sulla sfera di responsabilità degli organi sociali.
La dimensione difensiva. La difesa in materia di crisi d'impresa richiede una lettura integrata delle condotte gestorie alla luce del diritto concorsuale, civilistico e penale: la verifica della disciplina applicabile, l'esatta perimetrazione delle esenzioni, l'analisi dei flussi finanziari e della tenuta documentale, la ricostruzione dell'effettiva sfera di responsabilità di ciascun organo. A ciò si affiancano i profili patrimoniali — i sequestri finalizzati alla confisca — e la tutela della continuità aziendale, ove ancora perseguibile. È in questa prospettiva interdisciplinare che Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sede a Milano, assiste imprenditori, amministratori e società nei procedimenti per reati fallimentari e nelle situazioni di crisi a rilevanza penale.
Domande frequenti
Il fallimento esiste ancora?
Il termine "fallimento" è stato sostituito da "liquidazione giudiziale" con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). I reati fallimentari, tra cui la bancarotta, restano puniti: le fattispecie sono state trasfuse, in sostanziale continuità, negli artt. 322 e seguenti del Codice.
I pagamenti effettuati durante un concordato possono costituire bancarotta?
Non quando sono compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di finanziamenti autorizzati dal giudice: in tali casi opera l'esenzione prevista dall'art. 324 CCII per la bancarotta preferenziale e semplice. Restano invece rilevanti i pagamenti e le operazioni che esorbitano da tale perimetro.
Cosa rischia l'amministratore che non rileva tempestivamente la crisi?
Il dovere di adeguati assetti per la tempestiva rilevazione della crisi (art. 2086 c.c.) incide sulla diligenza richiesta agli organi sociali. Il ritardo nell'emersione e l'aggravamento del dissesto possono rilevare nella ricostruzione delle condotte di bancarotta, in particolare di bancarotta impropria, oltre che sul piano della responsabilità civile gestoria.
La composizione negoziata mette al riparo da responsabilità penali?
Non automaticamente. Offre un percorso di risanamento assistito e consente operazioni autorizzate, ma gli atti compiuti devono collocarsi entro i presìdi e le autorizzazioni previsti: ciò che esorbita può conservare rilevanza penale. Un accesso tempestivo e documentato rappresenta comunque una forma di difesa preventiva.
Le sentenze sulla bancarotta della vecchia legge fallimentare valgono ancora?
Sì, in larga misura. Data la sostanziale continuità tra le fattispecie della legge fallimentare e quelle del Codice, l'elaborazione giurisprudenziale precedente conserva rilevanza interpretativa. La disciplina applicabile al singolo caso dipende però dal diritto transitorio (art. 390 CCII).
L'articolo è a cura dell'Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato cassazionista, fondatore di Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sedi a Milano e nel Lazio. Lo Studio assiste imprenditori, amministratori e società in materia di reati fallimentari e crisi d'impresa, con specifica competenza nel diritto penale dell'economia, nel diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nella responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e nelle misure cautelari reali.
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