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Reati ambientali: la responsabilità penale dell'impresa tra Testo Unico e delitti del codice

La tutela penale dell'ambiente è divenuta, negli ultimi anni, una delle aree di maggiore esposizione per le imprese industriali e per quelle che operano nella gestione dei rifiuti, delle emissioni e degli scarichi. Le contestazioni in materia ambientale coinvolgono frequentemente i vertici aziendali e possono estendersi alla società stessa, con conseguenze sanzionatorie, patrimoniali e reputazionali rilevanti. Per l'impresa che opera a Milano e nel tessuto produttivo lombardo, conoscere il quadro dei reati ambientali è parte essenziale della gestione del rischio.

Un sistema a doppio livello.

La materia si articola su due piani. Il primo è quello delle contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che presidiano la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera attraverso un fitto sistema di autorizzazioni e adempimenti: la maggior parte delle contestazioni quotidiane si colloca a questo livello. Il secondo è quello dei delitti contro l'ambiente, introdotti nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015, che hanno elevato la tutela ai fatti più gravi.

I delitti ambientali.

Tra le fattispecie introdotte dalla riforma del 2015 assumono rilievo centrale l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), che punisce chi cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o di un ecosistema, e il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), riservato agli eventi di maggiore gravità e irreversibilità. La legge ha inoltre previsto le ipotesi colpose (art. 452-quinquies c.p.) e il delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.). La nozione di compromissione o deterioramento "significativo e misurabile" costituisce, sul piano difensivo, un terreno tecnico cruciale, da affrontare con il supporto di consulenza specialistica.

La responsabilità dell'ente e la confisca.

I reati ambientali sono reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001: la società può quindi rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive. Per i delitti ambientali è inoltre prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente (art. 452-undecies c.p.), che espone l'impresa a vincoli patrimoniali di rilievo già nella fase cautelare. L'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo, con presìdi specifici sulla gestione ambientale, costituisce la condizione per l'esonero dell'ente.

La dimensione difensiva.

La difesa in materia ambientale richiede una stretta integrazione tra competenza giuridica e tecnica: la verifica della corretta qualificazione del fatto tra contravvenzione e delitto, l'analisi della significatività e misurabilità della compromissione, la ricostruzione del nesso causale e dell'elemento soggettivo, e l'individuazione delle posizioni di garanzia all'interno dell'organizzazione. Rilevano inoltre i profili patrimoniali legati alla confisca e quelli connessi agli obblighi di bonifica. È in questa prospettiva che Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sede a Milano, assiste imprese e organi sociali nei procedimenti per reati ambientali.

Domande frequenti

Quali sono i principali reati ambientali?

Il sistema comprende le contravvenzioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) in materia di rifiuti, scarichi ed emissioni, e i delitti introdotti dalla legge n. 68 del 2015 nel codice penale, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452-bis), il disastro ambientale (art. 452-quater) e l'omessa bonifica (art. 452-terdecies).

Quando si configura il delitto di inquinamento ambientale?

Quando si cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o di un ecosistema (art. 452-bis c.p.). La verifica della "significatività e misurabilità" del danno è un passaggio tecnico decisivo per la qualificazione del fatto.

Un'impresa può rispondere per reati ambientali?

Sì. I reati ambientali sono presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001: la società può essere sanzionata in proprio, salvo che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo con presìdi sulla gestione ambientale.

Cosa si rischia sul piano patrimoniale?

Per i delitti ambientali è prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente (art. 452-undecies c.p.), con possibilità di sequestro già in fase cautelare. A ciò possono aggiungersi gli obblighi di bonifica e ripristino.

L'articolo è a cura dell'Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato cassazionista, fondatore di Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sedi a Milano e nel Lazio. Lo Studio assiste imprese e organi sociali nei procedimenti per reati ambientali, con specifica competenza nel diritto penale dell'economia e nella responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

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