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Reati tributari e sequestro per equivalente: come si difende l'impresa

I reati tributari sono le condotte penalmente rilevanti previste dal D.Lgs. 74/2000 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per un'impresa e per chi la amministra rappresentano una delle aree di maggiore esposizione: una verifica della Guardia di Finanza, un avviso di garanzia legato a una dichiarazione o un sequestro disposto sui conti societari incidono non solo sulla posizione personale dell'imprenditore, ma sulla continuità stessa dell'attività. Comprendere come è costruita la responsabilità penale tributaria — e su quali fronti si difende — è essenziale per chiunque guidi una società di capitali a Milano e nel tessuto economico lombardo.

L'architettura del D.Lgs. 74/2000.

La materia distingue i reati dichiarativi da quelli legati ai documenti e al pagamento. Tra i primi rientrano la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4) e l'omessa dichiarazione (art. 5). Sul versante documentale e del versamento si collocano l'emissione di fatture false (art. 8), l'occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10), gli omessi versamenti di ritenute e di IVA (artt. 10-bis e 10-ter), l'indebita compensazione (art. 10-quater) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). La distinzione non è meramente classificatoria: incide direttamente sulla strategia difensiva, perché ciascuna fattispecie ha una propria struttura e propri elementi su cui costruire la difesa.

Le soglie di punibilità.

Diverse fattispecie sono punibili solo al superamento di soglie quantitative di imposta evasa o di elementi sottratti all'imposizione. È una linea di confine decisiva, peraltro più volte rimodulata dalle riforme recenti — da ultimo in materia di omessi versamenti. La verifica puntuale del superamento della soglia, alla luce della normativa vigente al momento del fatto, è spesso il primo terreno su cui si gioca l'esito del procedimento: un'evasione contestata che, ricalcolata correttamente, resti al di sotto della soglia non integra reato.

L'elemento soggettivo.

I reati dichiarativi più gravi richiedono il dolo specifico di evasione, ossia la finalità di sottrarre imposta. Gli omessi versamenti si fondano invece su un dolo generico, che presuppone la consapevolezza del debito e l'omissione del pagamento alla scadenza. La distinzione ha un peso difensivo concreto: nelle situazioni di crisi di liquidità, in cui l'imprenditore destina le risorse alla prosecuzione dell'attività e alla tutela dei livelli occupazionali, l'analisi dell'effettiva esigibilità del versamento e delle cause della crisi diventa centrale per delineare i confini della responsabilità.

Il doppio binario sanzionatorio e il ne bis in idem.

Alla violazione tributaria si accompagna, di regola, una sanzione amministrativa, sì che la medesima condotta può essere attratta in un doppio binario, penale e amministrativo. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo — da *Grande Stevens c. Italia* (2014) a *A e B c. Norvegia* (2016) — ha delineato i confini di compatibilità con il principio del *ne bis in idem*, ammettendo il cumulo solo in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti. È un profilo che, lungi dall'essere teorico, offre eccezioni concrete quando i due binari procedono in modo autonomo e sproporzionato.

Il vero campo di battaglia: il sequestro per equivalente.

L'aspetto che più frequentemente determina l'impatto reale del procedimento sull'impresa non è la sanzione finale, ma la misura cautelare patrimoniale che la anticipa. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000, può colpire il profitto del reato fino a importi corrispondenti all'imposta evasa, aggredendo conti correnti, immobili e quote societarie già in fase di indagine. È qui che si misura la tenuta finanziaria dell'impresa, ben prima di qualunque accertamento di responsabilità.

Su questo terreno la difesa lavora anzitutto sulla distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, che le Sezioni Unite hanno fissato con la sentenza *Gubert* (Cass., Sez. Un., n. 10561/2014): per i reati tributari commessi dall'amministratore è ammessa la confisca diretta del profitto — anche in denaro, bene fungibile — sul patrimonio della persona giuridica che ne abbia tratto vantaggio, mentre non è consentita la confisca per equivalente sui beni dell'ente, salvo che esso costituisca un mero schermo fittizio; il vincolo per equivalente colpisce, in tal caso, i beni della persona fisica. Su questa architettura si innestano la corretta quantificazione del profitto confiscabile, la verifica della proporzionalità e dei presupposti del sequestro e l'istanza di riesame, strumento attraverso cui tali profili vengono fatti valere nell'immediatezza (in tema, da ultimo, Cass., Sez. III, 14 maggio 2026, n. 17390).

La tutela della continuità durante il sequestro.

Un vincolo che cade sull'azienda o sui beni strumentali non impone necessariamente la paralisi dell'attività. L'ordinamento consente la facoltà d'uso dei beni sequestrati e, per i complessi aziendali, una gestione conservativa affidata all'amministrazione giudiziaria (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), finalizzata a preservare il valore e la continuità dell'impresa nelle more del procedimento. Far valere queste possibilità, sin dal momento dell'esecuzione del vincolo, è parte integrante di una difesa che guarda all'impresa nella sua dimensione complessiva.

Il riflesso sull'ente: la responsabilità 231.

I reati tributari sono oggi reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-quinquiesdecies). Il perimetro, introdotto per le condotte fraudolente (artt. 2, 3, 8, 10 e 11), è stato esteso dal D.Lgs. 75/2020 anche agli artt. 4, 5 e 10-quater nei casi di sistemi fraudolenti transfrontalieri finalizzati all'evasione dell'IVA. Significa che, accanto alla posizione della persona fisica, la società può essere chiamata a rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive e con la confisca a suo carico, salvo che dimostri di aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo, con presidi specifici sul rischio fiscale. La compliance 231, su questo versante, non è un adempimento formale ma un vero strumento di difesa preventiva dell'impresa.

Le strategie difensive.

Oltre alla contestazione degli elementi costitutivi — superamento della soglia, sussistenza del dolo, corretta ricostruzione dell'imposta evasa — l'ordinamento prevede meccanismi che incidono sulla punibilità e sull'entità delle conseguenze. L'estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, può determinare la non punibilità di alcune fattispecie se intervenuta entro i termini di legge, oltre a rilevare in chiave di attenuazione; e l'art. 12-bis, comma 2, esclude la confisca per la parte che il contribuente si impegni a versare. Per gli omessi versamenti, la riforma del 2024 ha valorizzato il rilievo della crisi di liquidità non transitoria e non imputabile all'imprenditore, aprendo spazi difensivi prima incerti. In casi di offensività ridotta può infine venire in considerazione la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Sono leve da valutare sin dalle prime fasi, in coordinamento tra il profilo tributario e la difesa penale, perché il momento in cui ciascuna viene attivata è spesso decisivo.

Continuità aziendale e reputazione.

Un procedimento penale-tributario non si esaurisce nell'aula di giustizia. Incide sul rating bancario, sui rapporti con i partner commerciali, sulla partecipazione alle gare, sull'immagine dell'impresa. La difesa più efficace è quella che, accanto alla strategia processuale, governa anche questi riflessi, tutelando la stabilità patrimoniale e la reputazione della società mentre il procedimento è ancora in corso.

Per questo l'assistenza in materia di reati tributari richiede una competenza che integri diritto penale dell'economia, diritto societario e diritto della crisi d'impresa. È l'approccio con cui Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sede a Milano, affronta le contestazioni fiscali a carico di imprenditori, amministratori e società.

Domande frequenti

Quando l'evasione fiscale diventa reato?

L'evasione assume rilievo penale quando la condotta integra una delle fattispecie del D.Lgs. 74/2000 e, per molte di esse, quando l'imposta evasa supera le soglie di punibilità previste dalla legge. Al di sotto di tali soglie, e in assenza dell'elemento soggettivo richiesto, la violazione resta sul piano amministrativo-tributario e non integra reato.

Cos'è il sequestro per equivalente nei reati tributari?

È la misura cautelare reale che consente di apporre un vincolo su beni dell'indagato — denaro, immobili, quote — per un valore corrispondente al profitto del reato, quando non sia possibile aggredire direttamente il profitto stesso. È disciplinato dall'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 e può essere disposto già nella fase delle indagini, con impatto immediato sulla liquidità dell'impresa. È impugnabile con istanza di riesame.

I beni della società possono essere confiscati per i reati tributari dell'amministratore??
Secondo le Sezioni Unite (sent. *Gubert*, n. 10561/2014) è ammessa la confisca diretta del profitto, anche in denaro, sul patrimonio della società che ne abbia tratto vantaggio; non è invece consentita la confisca per equivalente sui beni dell'ente, salvo che la società costituisca uno schermo fittizio. In tale ipotesi il vincolo per equivalente si rivolge ai beni personali dell'amministratore.

Il pagamento del debito tributario estingue il reato?

Per alcune fattispecie l'integrale estinzione del debito tributario — imposta, sanzioni e interessi — entro i termini stabiliti dalla legge può determinare la non punibilità o rilevare come circostanza attenuante. La valutazione va condotta caso per caso e tempestivamente, perché il momento del pagamento è spesso decisivo per l'effetto.

Una società può rispondere penalmente per reati tributari?

Sì. Con l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001, determinati reati tributari sono divenuti reati presupposto della responsabilità degli enti: la società può essere sanzionata in proprio, salvo che dimostri di aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio fiscale.

Cosa fare in caso di verifica della Guardia di Finanza?

È opportuno attivare sin dall'avvio dell'accesso un'assistenza tecnica qualificata, per presidiare la regolarità delle operazioni, la corretta verbalizzazione e la tutela dei diritti dell'impresa, evitando dichiarazioni o condotte che possano pregiudicare la successiva difesa.

L'articolo è a cura dell'Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato cassazionista, fondatore di Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sedi a Milano e nel Lazio. Lo Studio assiste imprenditori, amministratori e società in materia di diritto penale dell'economia, con specifica competenza nei reati tributari, nella bancarotta e nei reati fallimentari, nella responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, nel riciclaggio e nelle misure cautelari reali.

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