La responsabilità da reato degli enti, introdotta dal D.Lgs. 231/2001, ha segnato un mutamento profondo nel rapporto tra impresa e diritto penale: la società non è più soltanto lo sfondo dell'illecito commesso dalle persone fisiche, ma può rispondere in proprio, con sanzioni che incidono direttamente sul patrimonio, sull'operatività e sulla reputazione. Per ogni impresa strutturata che operi a Milano e nei mercati nei quali la conformità è un requisito di accesso, comprendere come nasce questa responsabilità — e come la si previene e la si contrasta — è oggi parte essenziale della governance.
La natura della responsabilità.
Formalmente definita "amministrativa", la responsabilità dell'ente è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come un *tertium genus*, autonomo rispetto al diritto penale e a quello amministrativo, che ne mutua principi e garanzie (Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, *ThyssenKrupp*). Non si tratta dunque di una responsabilità per fatto altrui, bensì di una responsabilità propria dell'ente, fondata su un deficit della sua organizzazione.
I criteri oggettivi di imputazione.
Perché l'ente risponda occorre, anzitutto, che il reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5), da soggetti in posizione apicale o a questi sottoposti. L'ente non risponde se la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: è una clausola di esclusione che, nella prassi difensiva, va sempre verificata per prima, perché individua la cesura tra il reato dell'individuo e la responsabilità della struttura.
La colpa di organizzazione: il cuore del sistema.
Il criterio di imputazione soggettiva non è il dolo o la colpa della persona fisica, ma la cosiddetta colpa di organizzazione: il rimprovero che si muove all'ente per non aver predisposto un assetto idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per i reati commessi da soggetti apicali (art. 6) l'ente è esonerato se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, di averne affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri, e che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza. Per i sottoposti (art. 7) la responsabilità presuppone invece che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, con onere probatorio a carico dell'accusa.
Il modello organizzativo e il giudizio di idoneità.
Il modello non è un documento formale, ma un sistema vivo: mappatura delle attività a rischio, protocolli decisionali, gestione delle risorse finanziarie, flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, sistema disciplinare. La sua tenuta si misura sul piano dell'idoneità e dell'efficace attuazione. Su questo punto la difesa dispone di un appiglio decisivo: la sola commissione del reato non dimostra di per sé l'inidoneità del modello, che va valutata con un giudizio prognostico, calato nel momento anteriore al fatto e non viziato dal senno di poi (in tema, Cass., Sez. VI, n. 23401/2022, *Impregilo*). È la differenza tra un modello che ha fallito e un modello mai realmente idoneo.
L'Organismo di Vigilanza.
L'OdV è il presidio di controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello. La sua effettività si fonda su autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione: requisiti la cui carenza, prima ancora di rilevare in giudizio, indebolisce l'intero sistema di prevenzione. La verifica della reale operatività dell'organismo — non della sua mera esistenza sulla carta — è uno dei terreni su cui si gioca l'esonero.
Le sanzioni: perché la posta è alta.
L'apparato sanzionatorio del decreto è particolarmente incisivo. Accanto alle sanzioni pecuniarie per quote, il sistema prevede sanzioni interdittive (art. 9) — interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi — la confisca obbligatoria del profitto, anche per equivalente (art. 19), e la pubblicazione della sentenza. È evidente come una misura interdittiva possa compromettere la continuità stessa dell'impresa, ben più di una sanzione pecuniaria.
Misure cautelari e continuità aziendale.
Le sanzioni interdittive possono essere anticipate, in via cautelare, già nella fase delle indagini, in presenza di gravi indizi e di un concreto pericolo di reiterazione. Qui la difesa dell'impresa si gioca sulla continuità: l'ordinamento consente di sospendere o evitare la misura attraverso le condotte riparatorie previste dall'art. 17 — risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze, messa a disposizione del profitto e, soprattutto, adozione e attuazione di un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Quando l'ente svolge un pubblico servizio o l'interruzione dell'attività produrrebbe un grave pregiudizio occupazionale, può inoltre disporsi la prosecuzione dell'attività sotto la guida di un commissario giudiziale (art. 15), in luogo dell'interdizione. Sono strumenti che vanno attivati con tempestività, perché incidono sul presente dell'impresa, non solo sul suo esito processuale.
L'autonomia della responsabilità dell'ente.
La responsabilità della società è autonoma rispetto a quella della persona fisica (art. 8): l'ente può rispondere anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o quando il reato è estinto per una causa diversa dall'amnistia. È un dato che impone di costruire la difesa dell'ente su un piano proprio, distinto da quello dell'imputato persona fisica, e talora in potenziale tensione con esso.
Dalla difesa alla prevenzione.
Il modello 231 non vive isolato. Si salda con il dovere di dotare l'impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c.) e con i presidi sui singoli rischi-reato — fiscale, societario, antiriciclaggio, sicurezza, ambiente. Un sistema di compliance integrato e realmente attuato è, al tempo stesso, lo scudo che esonera l'ente e lo strumento che ne tutela la reputazione e la stabilità. È in questa prospettiva — difensiva e insieme preventiva — che Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sede a Milano, assiste enti e organi sociali nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 e nella costruzione dei relativi presidi.
Domande frequenti
Che cos'è la responsabilità 231?
È la responsabilità da reato degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001: società ed enti possono rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie, interdittive e con la confisca, per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti. È una responsabilità autonoma, distinta da quella della persona fisica autrice del reato.
Quando un ente risponde ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
Quando il reato presupposto, ricompreso nel catalogo tassativo del decreto, è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da un soggetto apicale o sottoposto, e l'ente non ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenirlo. Manca la responsabilità se la persona ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Il modello organizzativo esonera sempre dalla responsabilità?
No. L'esonero richiede che il modello sia idoneo ed efficacemente attuato, vigilato da un organismo autonomo, e che il reato sia stato commesso eludendolo fraudolentemente. L'idoneità si valuta con un giudizio prognostico riferito al momento anteriore al fatto: la sola commissione del reato non dimostra di per sé che il modello fosse inidoneo.
Che cos'è la colpa di organizzazione?
È il criterio di colpevolezza proprio dell'ente: il rimprovero per non aver predisposto un assetto organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non coincide con il dolo o la colpa della persona fisica, ma riguarda il deficit organizzativo della struttura.
Cosa rischia concretamente una società?
Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'ente rischia misure interdittive — fino all'interdizione dall'attività, al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, alla revoca di autorizzazioni e agevolazioni — la confisca del profitto e la pubblicazione della sentenza. Tali misure possono essere applicate in via cautelare già durante le indagini, con impatto immediato sulla continuità aziendale.
L'Organismo di Vigilanza cosa fa?
Vigila sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello organizzativo, curandone l'aggiornamento. Deve operare con autonomia, indipendenza, professionalità e continuità: la sua reale operatività è condizione dell'efficacia del modello e rileva ai fini dell'esonero dell'ente.
L'articolo è a cura dell'Avv. Roberto Antonio Catanzariti, avvocato cassazionista, fondatore di Legal Aid – Società tra Avvocati S.r.l., studio penalistico d'impresa con sedi a Milano e nel Lazio. Lo Studio assiste enti, imprenditori e organi sociali in materia di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con specifica competenza nei reati societari e tributari, nella bancarotta, nel riciclaggio e nelle misure cautelari reali e personali.
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